A tutti noi è noto lo stato della professione e la relativa perenne crisi di liquidità della categoria, di cui ad oggi risentono ancor più i colleghi  con studio  unipersonale, orgnizzazione lavorativa minima e con la maggior parte dei clienti beneficianti del cd. “gratuito patrocinio”,  l’oggetto del presente articolo è di non poca importanza alla effettiva sopravvivenza della “specie“: la possibilità di compensare i contributi obbligatori personali dovuti a Cassa forense con i crediti personali dell’avvocato, vantati nei confronti dello Stato e relativi a decreti di pagamento emessi, notificati, definitivi e non pagati.

Sul punto si consiglia la lettura del link seguente, direttamente dal sito di Cassa forense, visionabile “in chiaro” e senza neppure accedere alla propria posizione personale:

link all’articolo su sito Cassa

Consentitemi il divertissement in parole, ma, in soldoni, si tratta di un risparmio per lo Stato che, al posto di versare sul conto corrente dell’avvocato l’importo dei decreti di liquidazione, provvederà a “caricare” il controvalore dello stesso quale pagmento di una o più rate di Cassa, applicando l’effettiva compensazioen di dare ed avere tra posizione creditoria dell’avvvocato e debitoria dello Stato.

Per poter effettuare tale rihiesta, sono previsti, di norma, due o pià periodi temporali,  di massima: 1 MARZO – 30 APRILE  e 1 SETTEMBRE-31OTTOBRE.

al fine di  addivenire a questo percorso sono neceesari alcuni interventi “esterni”, attaverso cui si potrà accedere alla piattaforma PCC del MEP ed utilizzare il sistema F24WEB telematico.

Di seguito si consiglia di leggere la seguente GUIDA  a firma di Giancarlo RENZETTI e Barbara MARCHIONNI,  per conto di Cassa Forense:

BREVE GUIDA COMPENSAZIONE

Buona lettura e in bocca al lupo a tutti.