Da Archivio penale ​

La disciplina degli atti modificata dalla cd. Riforma Cartabia è stata improntata ad una condizionata libertà delle forme per permettere l’ingresso alle modalità digitali di gestione dei dati giudiziari.  Negli art. 110, 110-bis e 110-ter c.p.p. sono stati preconizzati soltanto gli effetti che gli atti devono sortire, mentre la definizione delle forme è stata affidata alla più agile flessibilità della normativa di rango subordinato.  Tuttavia, anche in questa cornice processuale a legalità attenuata, la dematerializzazione del fascicolo, degli atti e delle tecniche di trasmissione dei documenti non può spostare l’asse del processo penale. Le forme processuali, soprattutto quelle tecnologiche, devono continuare a rispecchiare i valori del giusto processo. Non possono essere strumentalizzate per raggiungere l’obiettivo di ridurre il carico dei giudizi pendenti. La rinuncia alla riserva di legge sarebbe stata, pertanto, meglio bilanciata se il legislatore avesse introdotto nel codice il principio di conservazione degli atti per sostenere un’idea di giustizia assiologicamente orientata a porre al riparo da ogni condizionamento formalistico la tutela dei diritti inviolabili delle parti.